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R E G O L A M E N T O PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL COMPRENSORIO PARTE I^ Dei comprensori irrigui e del Catasto consorziale Art. 1 Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione. Art. 2 I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti nel catasto irriguo consorziale il quale, diviso per " Comprensori, Distretti e Comizi", è formato dai seguenti documenti: A) registro delle utenze, raggruppate per Comune Censuario nel quale sono elencati i seguenti dati:
B) schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico. Ciascuna scheda contiene i dati di cui al punto 1. Art. 3 Il registro e lo schedario delle utenze vengono periodicamente aggiornati d'Ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione. Art. 4 Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata alla Presidenza del Consorzio presso la sua sede di Foggia recante la firma e la indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si basa. Le rettifiche e le variazioni saranno comunicate al firmatario della domanda con lettera raccomandata. Art. 5 A mano a mano che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del catasto irriguo consorziale. PARTE II^
Della distribuzione irrigua Art. 6 La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio dalle ore zero del primo marzo e termina alle ore 24 del trenta di novembre di ciascun anno. Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete, e con la disponibilità di acqua nei serbatoi, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile della Deputazione Amministrativa consorziale, di anno in anno e su richiesta di gruppi di Consorziati. Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni. Art. 7 Per la distribuzione dell'acqua sarà predisposto il piano di erogazione annuale che tiene conto delle disponibilità di acque e delle caratteristiche degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori irrigui e delle previsioni di un volume massimo di 2050 mc per SAU. Il piano di erogazione, approvato dalla Deputazione Amministrativa, verrà reso pubblico tempestivamente mediante manifesti affissi nei Comuni di erogazione. Art. 8 La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà autorizzata su presentazione, da parte dei consorziati, di apposito modulo-domanda. La domanda e l'autorizzazione avranno efficacia sino a revoca o disdetta. Art. 9 Le norme di cui innanzi valgono anche: a) per i fittuari iscritti nel Catasto consortile ai sensi dell'art. 20 L. 11/2/1971 n. 11; b) per i fittuari non iscritti nel Catasto consortile ai sensi della L. 1971 n. 11 che comprovino tale qualità con documento che l'Amministrazione consortile riterrà idoneo. Art. 10 Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo. Art. 11 Il Consorzio, quando causa di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento a qualsiasi titolo. Art. 12 E' in facoltà della Deputazione Amministrativa di concedere, nei limiti della disponibilità e delle portate delle condotte distributrici, acqua suppletiva , o straordinaria, per le seconde colture determinando il contributo dovuto. La relativa domanda dovrà essere presentata dai consorziati entro il 15 giugno. Tale concessione avrà comunque carattere provvisorio ed eccezionale e potrà essere in qualsiasi momento revocata senza che l'utente possa avanzare pretese. Art. 13 E' consentito ai consorziati che abbiano più gruppi di consegna in uno stesso comizio o settore, posti sulla stessa linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi di consegna dopo aver ricevuto l'autorizzazione dagli uffici. Questi procederanno al coacervo dei volumi spettanti ai fini del calcolo del consumo annuo. Nella ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive. Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, d'installare nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà. Tutti i proprietari risponderanno solidalmente nei confronti dell'Ente per i consumi registrati al contatore. PARTE III Norme di utenza e di polizia richiamo a leggi e regolamenti Art. 14 E' assolutamente vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo. Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per uno o due stagioni irrigue a discrezione della Deputazione Amministrativa, e il contributo per l'acqua ceduta sarà quintuplicato. Art. 15 L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna. Pertanto, a valle di detta apparecchiatura, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità. Art. 16 Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni. Gli utenti, comunque, che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi passano nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino. Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali. Art. 17 Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro accessori nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione. Art. 18 Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori. Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite. Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni. Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito. Art. 19 La violazione delle norme stabilite dagli articoli 16 e seguenti, ove il fatto non costituisca reato, sarà possibile di censura scritta e, in caso di continuazione e di recidiva, della interruzione della erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variante da un minimo di 30 giorni di stagione irrigua corrente e successivi a un massimo di una intera stagione irrigua, secondo la gravità della violazione. La sanzione sarà irrogata dall'Amministrazione dell'Ente previo addebito del fatto all'utente mediante lettera raccomandata e previo parere di un Commissione composta dal Presidente della Commissione consultiva Irrigazione e da quattro membri scelti dal Consiglio dei Delegati fra i propri componenti. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Dette norme si applicheranno anche nel caso in cui gli utenti, senza autorizzazioni, prelevino acqua in misura superiore alla dotazione prevista dall'art. 7 riservandosi la Deputazione Amministrativa di graduare il contributo dovuto per l'acqua prelevata in eccedenza PARTE IV Della manutenzione ed esercizio - contributi - Art. 20 Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente la spesa fissa e la spesa di esercizio. alle spese fisse vengono imputate le seguenti voci:
Alle spese di esercizio vengono ascritte:
A ciascuna delle suddette spese sarà aggiunta una quota spese generali, che viene fissata nella percentuale forfetaria del 25% salvo variazione da determinarsi anno per anno. Art.21 Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e regionali. Art. 22 I preventivi e i consuntivi di gestione, sentita la competente Commissione consultiva permanente, saranno approvati dalla Deputazione Amministrativa consorziale. Art. 23 Sulla base dei preventivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi provvisori. Detti contributi, ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile, beneficio, e indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua, saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate di aprile e giugno dell'anno di competenza. Art. 24 Sulla base del consuntivo di gestione saranno determinate la misura dei contributi fissi definitivi e la misura dei contributi di esercizio, ripartiti questi tra tutti gli utenti in ragione dei consumi registrati al contatore. I conguagli dei contributi fissi e i contributi di esercizio saranno iscritti nei ruoli di febbraio riscossi con le rate di aprile e giugno. Eventuali conguagli a favore degli utenti saranno accreditati agli stessi in occasione della riscossione del contributo fisso dell'anno successivo. PARTE V Disposizioni finali e transitorie Art. 25 Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti di impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione le consentono, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell'acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che ne abbia fatta richiesta. Il presente Regolamento, elaborato nelle riunioni del 28-2; 13-3; 27-3 e 14-4-1984 dalle "Commissioni congiunte irrigazione Fortore e Ofanto"; approvato dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 322 del 4-4-1985; ratificato con Delibera n. 33 del Consiglio dei Delegati del 24-6-1985, è stato trasmesso alla Regione Puglia per l'approvazione con Prot. consortile n. 9202 il 5-7-1985. |


