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R E G O L A M E N T O
PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
A SCOPO IRRIGUO NEL COMPRENSORIO
PARTE 1^
Dei comprensori irrigui e del Catasto consorziale
Art. 2
I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti
nel catasto irriguo consorziale il quale, diviso per "
Comprensori, Distretti e Comizi", è formato dai seguenti
documenti:
A) registro delle utenze, raggruppate per Comune Censuario nel quale sono elencati i seguenti dati:
B) schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico. Ciascuna scheda contiene i dati di cui al punto 1.
Art. 3
Il registro e lo schedario delle utenze vengono
periodicamente aggiornati d'Ufficio a cura del Consorzio per
confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a
richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che
comprovino l'avvenuta variazione.
Art. 4
Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli
interessati vanno fatte con domanda indirizzata alla Presidenza
del Consorzio presso la sua sede di Foggia recante la firma e la
indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli
elementi su cui la richiesta si basa. Le rettifiche e le
variazioni saranno comunicate al firmatario della domanda con
lettera raccomandata.
Art. 5
A mano a mano che, in dipendenza dell'esecuzione di
opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la
superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata,
il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi
terreni beneficiari sui documenti del catasto irriguo
consorziale.
PARTE II
Della distribuzione irrigua
Art. 6
La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei
comprensori, di norma, ha inizio dalle ore zero del primo marzo e
termina alle ore 24 del trenta di novembre di ciascun anno.
Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione
irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente,
compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di
carattere ordinario e straordinario della rete, e con la
disponibilità di acqua nei serbatoi, formeranno oggetto di
apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio
insindacabile della Deputazione Amministrativa consorziale, di
anno in anno e su richiesta di gruppi di Consorziati. Di tanto
sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni.
Art. 7
Per la distribuzione dell'acqua sarà predisposto il
piano di erogazione annuale che tiene conto delle disponibilità
di acque e delle caratteristiche degli impianti pubblici a
servizio dei diversi comprensori irrigui e delle previsioni di un
volume massimo di 2050 mc per SAU. Il piano di erogazione,
approvato dalla Deputazione Amministrativa, verrà reso pubblico
tempestivamente mediante manifesti affissi nei Comuni di
erogazione.
Art. 8
La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori
irrigui serviti sarà autorizzata su presentazione, da parte dei
consorziati, di apposito modulo-domanda. La domanda e
l'autorizzazione avranno efficacia sino a revoca o disdetta.
Art. 9
Le norme di cui innanzi valgono anche:
a) per i fittuari iscritti nel Catasto consortile ai sensi dell'art. 20 L. 11/2/1971 n. 11;
b) per i fittuari non iscritti nel Catasto consortile ai sensi della L. 1971 n. 11 che comprovino tale qualità con documento che l'Amministrazione consortile riterrà idoneo.
Art. 10
Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza
maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la
portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel
tempo, le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel
corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più
idonei a ripartire la conseguente deficienza fra i consorziati
senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi,
a qualsiasi titolo.
Art. 11
Il Consorzio, quando causa di forza maggiore o esigenze
di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano
necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la
distribuzione dell'acqua, senza che gli stessi abbiano diritto a
risarcimento a qualsiasi titolo.
Art. 12
E' in facoltà della Deputazione Amministrativa di
concedere, nei limiti della disponibilità e delle portate delle
condotte distributrici, acqua suppletiva , o straordinaria, per
le seconde colture determinando il contributo dovuto. La relativa
domanda dovrà essere presentata dai consorziati entro il 15
giugno. Tale concessione avrà comunque carattere provvisorio ed
eccezionale e potrà essere in qualsiasi momento revocata senza
che l'utente possa avanzare pretese.
Art. 13
E' consentito ai consorziati che abbiano più gruppi di
consegna in uno stesso comizio o settore, posti sulla stessa
linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi
di consegna dopo aver ricevuto l'autorizzazione dagli uffici.
Questi procederanno al coacervo dei volumi spettanti ai fini del
calcolo del consumo annuo. Nella ipotesi in cui un gruppo di
consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di
proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo
di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati
il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua,
nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di
servitù coattive. Il Consorzio si riserva la facoltà, su
richiesta e a spese degli utenti interessati, d'installare nuove
apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle
singole proprietà. Tutti i proprietari risponderanno
solidalmente nei confronti dell'Ente per i consumi registrati al
contatore.
PARTE III
Norme di utenza e di polizia richiamo a leggi e regolamenti
Art. 14
E' assolutamente vietata la cessione dell'uso dell'acqua
di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se
appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo.
Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile
dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per uno o due
stagioni irrigue a discrezione della Deputazione Amministrativa,
e il contributo per l'acqua ceduta sarà quintuplicato.
Art. 15
L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti
al gruppo di consegna. Pertanto, a valle di detta
apparecchiatura, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi
responsabilità.
Art. 16
Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di
qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati
alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa
di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione
idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni. Gli utenti,
comunque, che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei
tratti in cui essi passano nel loro terreno, sia altrove, hanno
l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consorziale o il
personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti,
accollandosi i relativi oneri di ripristino. Tutti gli utenti
sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al
fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai
materiali consorziali.
Art. 17
Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera
esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da
servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso
che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la
resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le
condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro
accessori nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì
vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino
l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella
pressione.
Art. 18
Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua
anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per
necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi
manutentori. Essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso
di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori
delle fasce di terreno espropriate o asservite. Nessun utente
può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle
proprie mansioni. Eventuali inconvenienti possono formare oggetto
di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.
Art. 19
La violazione delle norme stabilite dagli articoli 16 e
seguenti, ove il fatto non costituisca reato, sarà possibile di
censura scritta e, in caso di continuazione e di recidiva, della
interruzione della erogazione dell'acqua per un periodo di tempo
variante da un minimo di 30 giorni di stagione irrigua corrente e
successivi a un massimo di una intera stagione irrigua, secondo
la gravità della violazione. La sanzione sarà irrogata
dall'Amministrazione dell'Ente previo addebito del fatto
all'utente mediante lettera raccomandata e previo parere di un
Commissione composta dal Presidente della Commissione consultiva
Irrigazione e da quattro membri scelti dal Consiglio dei Delegati
fra i propri componenti. E' fatto salvo in ogni caso il
risarcimento del danno. Dette norme si applicheranno anche nel
caso in cui gli utenti, senza autorizzazioni, prelevino acqua in
misura superiore alla dotazione prevista dall'art. 7 riservandosi
la Deputazione Amministrativa di graduare il contributo dovuto
per l'acqua prelevata in eccedenza
PARTE IV
Della manutenzione ed esercizio - contributi -
Art. 20
Prima dell'inizio
della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un
preventivo di gestione contenente distintamente la spesa fissa e
la spesa di esercizio. alle spese fisse vengono imputate le
seguenti voci:
- Canoni governativi di concessione dell'acqua;
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento; reti di distribuzione e apparecchiature;
- Quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
Ammortamento mezzi meccanici.
Alle spese di esercizio vengono ascritte:
- rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
- spese relative ai mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza e alla organizzazione della distribuzione;
- spese relative al personale stagionale e personale di ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio;
- Spese di consumo di esercizio elettrico per gli impianti di sollevamento;
- Spese di contenzioso e di risarcimento danno;
- Quota parte delle spese di assistenza tecnica all'irrigazione non coperta da finanziamento regionale.
A ciascuna delle suddette spese sarà aggiunta una quota spese generali, che viene fissata nella percentuale forfetaria del 25% salvo variazione da determinarsi anno per anno.
Art.21
Al termine di ciascuna stagione
irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà
conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle
competenti Autorità centrali e regionali.
Art. 22
I preventivi e i consuntivi di
gestione, sentita la competente Commissione consultiva
permanente, saranno approvati dalla Deputazione Amministrativa
consorziale.
Art. 23
Sulla base dei preventivi di
gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi
provvisori. Detti contributi, ripartiti fra tutti i consorziati i
cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di
ettaro servibile, beneficio, e indipendentemente
dall'utilizzazione dell'acqua, saranno iscritti nei ruoli di
febbraio e riscossi con le rate di aprile e giugno dell'anno di
competenza.
Art. 24
Sulla base del consuntivo di
gestione saranno determinate la misura dei contributi fissi
definitivi e la misura dei contributi di esercizio, ripartiti
questi tra tutti gli utenti in ragione dei consumi registrati al
contatore. I conguagli dei contributi fissi e i contributi di
esercizio saranno iscritti nei ruoli di febbraio riscossi con le
rate di aprile e giugno. Eventuali conguagli a favore degli
utenti saranno accreditati agli stessi in occasione della
riscossione del contributo fisso dell'anno successivo.
PARTE V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 25
Per i terreni ricadenti nelle zone
dei comprensori irrigui che saranno serviti di impianto la cui
costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il
Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le
capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione
le consentono, si riserva la facoltà di concedere a titolo
precario il prelevamento dell'acqua, addebitando anche per opere
provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che ne
abbia fatta richiesta.
Il presente Regolamento, elaborato nelle riunioni del 28-2; 13-3; 27-3 e 14-4-1984 dalle<< Commissioni congiunte irrigazione Fortore e Ofanto>>; approvato dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 322 del 4-4-1985; ratificato con Delibera n. 33 del Consiglio dei Delegati del 24-6-1985, è stato trasmesso alla Regione Puglia per l'approvazione con Prot. consortile n. 9202 il 5-7-1985.
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